Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING POLICY

Whistleblowing policy

L.GA. S.R.L. incoraggia i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti e, più in generale, tutti gli Stakeholders a segnalare, in buona fede, qualsiasi comportamento – commissivo o omissivo – posto in essere in L.GA.SRL o nei rapporti con essa, che violi (o induca a violare) le normative applicabili, i propri valori, le proprie policy e procedure, o che possa causare un danno economico o reputazionale a L.GA. S.R.L. stessa.

Nella gestione delle segnalazioni L.GA. S.R.L. si impegna a rispettare i principi di riservatezza, proporzionalità e imparzialità, a riconoscere la buona fede dei segnalanti e a garantirne l’anonimato. Inoltre, L.GA. S.R.L. non tollera alcuna forma di minaccia, ritorsione o discriminazione – effettiva o tentata – nei confronti dei soggetti coinvolti nelle segnalazioni.

La piattaforma dedicata alle segnalazioni è raggiungibile all’indirizzo https://l-ga.segnalazioni.net/

Per dettagli sulle ulteriori modalità di segnalazione o qualsiasi altro approfondimento si faccia riferimento alla Policy Whistleblowing applicabile, disponibile qui sotto.

Con la presente Policy si intende rendere edotti tutti i soggetti interessati che, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 24/2023, che ha di fatto recepito la Direttiva Europea n. 2019/1937, in materia di segnalazione degli atti illeciti (c.d. whistleblowing), La Società ha provveduto ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto della citata normativa.

In particolare, il menzionato D.lgs. 24/2023 impone alle Società di:

  • dotarsi di appositi canali interni per la segnalazione degli illeciti, in grado di tutelare la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta, dei soggetti eventualmente menzionanti nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e dei relativi allegati, affidando la loro gestione ad un soggetto interno od esterno all’azienda, appositamente formato, autonomo e indipendente rispetto alla medesima.
  • informare tutti i soggetti potenzialmente interessati delle modalità per effettuare le segnalazioni degli illeciti attraverso i già menzionati canali interni: a tal proposito, La Società ha inteso pubblicare la procedura sul proprio sito, nella bacheca aziendale e mediante una comunicazione e-mail inviata a tutti i soggetti destinatari della disciplina;
  • informare tutti i soggetti potenzialmente interessati della possibilità di effettuare eventuali segnalazioni direttamente all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), indicando i relativi presupposti e le modalità per procedere in tal senso.

Tutto ciò premesso, la Società, in adempimento dei citati obblighi normativi, fornisce le seguenti informazioni.

  1. Cos’è il WHISTLEBLOWING?

Con il termine whistleblowing si indica la pratica di segnalare comportamenti illeciti occorsi all’interno della Società, riscontrati da dipendenti, collaboratori, fornitori, professionisti e clienti, durante la propria attività lavorativa e/o professionale, ovvero in costanza di rapporti giuridici e commerciali con la medesima.

  1. Chi può effettuare una segnalazione?

Tutti i soggetti che lavorano a vario titolo presso la Società (siano essi in posizione apicale o sottoposti ad altrui direzione) ovvero coloro che a qualsiasi titolo collaborino o interagiscono con la medesima (es. clienti, fornitori, collaboratori, professionisti, etc.), possono segnalare un comportamento, un atto o un’omissione che ritengano essere illecito ai sensi e agli effetti del D.lgs. 24/2023.

Nello specifico possono segnalare un comportamento illecito, di cui siano venuti a conoscenza, durante l’attività lavorativa, professionale ovvero in costanza dei rapporti giuridici con la Società:

- lavoratori subordinati della Società (ivi compresi i soggetti ancora in prova), ovvero personale impiegato presso aziende fornitrici della medesima;

- candidati a posizioni lavorative vacanti, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

- liberi professionisti e collaboratori della Società;

- ex-dipendenti ovvero ex-collaboratori della Società, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite in costanza del rapporto di lavoro e/o di collaborazione;

- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;

- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

  1. Cosa può essere segnalato?

Il segnalante può effettuare segnalazioni circonstanziate inerenti a:

  1. Violazioni delle disposizioni normative nazionali (illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli individuati come violazioni del diritto UE);
  2. Violazioni di provvedimenti delle Autorità;
  3. Violazioni dei diritti umani;
  4. Comportamenti che arrechino danno o pregiudizio, anche solo d’immagine, alla Società;
  5. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali indicati nell’Allegato del D.lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea indicati nell’Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato del D.lgs. 24/2023, relativi in ogni caso ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  6. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
  7. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni delle norme in materia di imposte sulle società;
  8. atti o comportamenti che, pur non rientrando espressamente nei punti precedenti, potenzialmente possono vanificare l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea regolanti i settori indicati nei punti e, f, g del presente elenco.

 

Al fine di agevolare l’identificazione dei fatti che possono essere oggetto di segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di condotte/comportamenti rilevanti:

  • violazione dei codici di comportamento;
  • irregolarità contabili, amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio d’esercizio;
  • false dichiarazioni e false certificazioni;
  • violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli;
  • assunzioni non trasparenti;
  • comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa
  • consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
  • promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori, clienti, ovvero pubblici ufficiali;
  • azioni suscettibili di creare un danno all’immagine della Società.

È assolutamente vietato effettuare delle segnalazioni che:

  • ineriscono violazioni, condotte, omissioni, che il segnalante non ha fondato motivo di ritenere siano vere;
  • risultano pretestuose, diffamatorie o calunniose;
  • hanno natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici e all’origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
  • risultano finalizzate unicamente a danneggiare il soggetto segnalato;
  • in ultima analisi, concretizzano forme di abuso e/o strumentalizzazione dell’istituto del whistleblowing.

Il soggetto che effettui delle segnalazioni vietate, ed in particolare segnalazioni che risultino mendaci, diffamatorie, calunniose, con l’unico scopo di danneggiare il segnalato, è consapevole che le misure di protezione del D.lgs. 24/2023 e non possono trovare applicazione nei suoi confronti e potrà essergli irrogata una sanzione disciplinare, ove sia accertata la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo.

 

  1. Come effettuare una segnalazione

 

I soggetti che intendano segnalare un fatto illecito riconducibile alle ipotesi appena elencate hanno a disposizione i seguenti canali di segnalazione.

La Società, ai sensi e agli effetti dell’art. 4 del D.lgs. 24/2023, ha implementato appositi canali interni di segnalazione, che garantiscono la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta, dei soggetti eventualmente menzionanti nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e dei relativi allegati, come specificato nella “Procedura per la gestione del whistleblowing”, disponibile presso l’azienda

Nello specifico, ai fini del presente paragrafo, il segnalante può procedere alla segnalazione mediante i seguenti canali:

Canale prioritario: l’invio della segnalazione a mezzo di un portale web messo a disposizione dalla Società ove ogni soggetto interessato potrà accedervi per eseguire la segnalazione; https://l-ga.segnalazioni.net/

Canale alternativo: per posta ordinaria, comunicazione mail o comunicazione da far pervenire attraverso la cassetta dedicata. Il segnalante potrà altresì richiedere apposito incontro diretto con il Referente dedicato per effettuare di persona la propria segnalazione. Durante la conversazione o la messaggistica il segnalante è libero di rivelare o non rivelare la propria identità;

È, in ogni caso, essenziale che il segnalante indichi nell’oggetto della comunicazione la “DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ PRESSO CUI L’ILLECITO SAREBBE AVVENUTO” al fine di consentire le relative attività di indagine.

Inoltre, nella segnalazione, qualsivoglia sia la modalità prescelta per la sua effettuazione, il segnalante deve descrivere dettagliatamente il fatto che intende segnalare, con indicazione chiara di:

  1. nome e cognome, qualifica e funzione/ruolo del soggetto responsabile (c.d. segnalato); circostanze di tempo e luogo dell’accadimento, unitamente a qualsiasi altro elemento che si ritiene rilevante ai fini della segnalazione;
  2. eventuali soggetti presenti sul luogo della violazione, che possono potenzialmente testimoniare sull’accaduto;
  3. eventuale documentazione allegata, che possa confermare la fondatezza del fatto segnalato;
  4. eventuali interessi privati collegati alla segnalazione;
  5. ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Per facilitare la segnalazione, è possibile utilizzare il “Modulo di segnalazione degli illeciti – whistleblowing”, a disposizione nelle bacheche aziendali e nel sito internet della società, nella sezione dedicata.

È facoltà del segnalante indicare all’interno della comunicazione il proprio nome e cognome, nonché elementi utili per identificare il proprio ruolo all’interno della Società, ovvero i rapporti che intrattiene con la medesima, salvo che non voglia effettuare una segnalazione anonima.

In quest’ultimo caso, il segnalante è consapevole che le segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari

  1. Canale di segnalazione esterno

La Società informa che è altresì possibile segnalare eventuali illeciti mediante l’utilizzo dei canali di segnalazione messi a disposizione dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e rinvenibili presso il sito istituzionale https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing. Le istruzioni operative da seguire per effettuare la segnalazione sono pubblicate sul sito internet della citata Autorità, a cui si rimanda espressamente.

In ogni caso, in questa sede, si evidenzia che la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna unicamente se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

  1. non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa (art. 4, D.lgs. 24/2023);
  2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
  4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Nell’ambito della propria funzione, l’ANAC effettuerà opportune indagini istruttorie per la verifica della sussistenza dei presupposti di legge legittimanti l’invio della segnalazione.

Per l’analisi delle misure di protezione adottate dalla Società per la tutela della riservatezza del segnalante, nonché per garantirlo contro eventuali atti ritorsivi o discriminatori, si rimanda alla “Procedura per la gestione del whistleblowing”.

  1. Attività di verifica della segnalazione

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all’occorrenza, di organi di controllo esterni all’Ente (tra cui Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate).

  1. Forme Di Tutela Del Whistleblower (ai sensi dell’art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione)

Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l’identità del whisteblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui:

  • vi sia il consenso espresso del segnalante;
  • la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti del soggetto che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Resta ferma la facoltà del soggetto di rivolgersi direttamente al Comitato Unico di Garanzia che provvederà a darne tempestiva comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

  1. Responsabilità Del Whistleblower

La presente lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell’art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura.

Azzano San Paolo, 15/01/2024

 

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